Proposta variazione Statuto
come da CD del 7/6/07
Tutti i soci che hanno osservazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo sono pregati di farle pervenire al prof. Giorgio Invernizzi (giorgio.invernizzi@uni-bocconi.it)
Tale versione recepisce le discussioni in ambito del CD del 3/5/07 e del 7/6/07 conseguenti alle proposte di modifica pervenute a seguito della pubblicazione sul sito Aidea della versione approvata nel CD del 12/12/2006.
(sono riprodotti tutti gli articoli e indicate le proposte di modifica nei box)
- Art. 1: Fondazione e sede -
L'Accademia Italiana di Economia Aziendale trae origine dall'Accademia dei Logismofili, fondata in Bologna l'11 luglio 1813, ricostituita nel 1824 con la denominazione di Accademia dei Ragionieri, riconosciuta dall'Autorità dell'epoca con Decreto 24 dicembre 1828, eretta in Ente morale con R.D. 17 ottobre 1869 n. MMCCLX, ed in seguito denominata, per effetto del R.D. 7 gennaio 1906 n. 8, Regia Accademia dei Ragionieri, successivamente, per decreto 10 maggio 1968 n. 810, Accademia Nazionale di Ragioneria ed infine, per D.P.R. 29 gennaio 1980 n. 41, Accademia Italiana di Economia Aziendale. Essa ha sede in Bologna.
- Art. 2 - Testo vigente
L'Accademia ha per oggetto lo studio, l'applicazione, il progresso e la diffusione delle discipline economico-Aziendali; la realizzazione di ogni iniziativa che possa consentire il perseguimento dello scopo indicato, ivi compreso ogni intervento presso i competenti organi per esprimere pareri in merito all'ordinamento degli studi aziendali ed a qualsiasi proposta legislativa o di regolamentazione pubblica attinente all'applicazione delle materie di contenuto economico- aziendale.
- Art. 2: Oggetto sociale - Testo modificato (proposta CD 7/6/2007)
L'Accademia ha per oggetto lo studio, l'applicazione, il progresso e la diffusione delle discipline economico-Aziendali; la realizzazione di ogni iniziativa che possa consentire il perseguimento dello scopo indicato, ivi comprese quelle di sostegno alla formazione, alla ricerca e alla didattica dei giovani studiosi con particolare attenzione alle attività universitarie istituzionali, nonché ogni intervento presso i competenti organi per esprimere pareri in merito all'ordinamento degli studi aziendali ed a qualsiasi proposta legislativa o di regolamentazione pubblica attinente all'applicazione delle materie di contenuto economico- aziendale.
- Art. 3: Internazionalizzazione –
L'Accademia può istituire rapporti con Istituzioni estere operanti nella stessa area d'interesse.
- Art. 3-bis -
Al fine di dare il massimo impulso agli studi di Economia aziendale, favorendone lo sviluppo per distinte aree di problemi, l'attività dell'Accademia si articola in Sezioni.
Le sezioni possono essere espressione di consolidati orientamenti disciplinari, ovvero possono prefigurare indirizzi e campi di indagine nuovi.
Nell'attivazione delle sezioni il Consiglio direttivo privilegia le iniziative volte a sviluppare conoscenze teoriche innovative unitamente a rigorose verifiche empiriche.
Ciascuna Sezione ha un proprio Coordinatore designato dal Consiglio direttivo dell'AIDEA anche al di fuori degli stessi Accademici componenti il Consiglio.
- Art. 4 - Testo vigente
L’Accademia ha un proprio patrimonio costituito da titoli di Stato od emessi da Enti parastatali, depositi in banca e in c/c postale, da mobili e dalla sua biblioteca.
Detto patrimonio potrà essere aumentato con gli avanzi dei singoli esercizi e potrà comporsi di beni e valori anche diversi da quelli di cui al precedente comma per effetto di contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di Enti e di privati.
- Art. 4: Sezioni -Testo modificato
Al fine di dare il massimo impulso agli studi di Economia aziendale, favorendone lo sviluppo per distinte aree di problemi, l'attività dell'Accademia si può articolare in Sezioni.
Le sezioni possono essere espressione di consolidati orientamenti disciplinari, ovvero possono prefigurare indirizzi e campi di indagine nuovi.
Nell'attivazione delle sezioni il Consiglio direttivo privilegia le iniziative volte a sviluppare conoscenze teoriche innovative unitamente a rigorose verifiche empiriche.
Ciascuna Sezione ha un proprio Coordinatore designato dal Consiglio direttivo dell'AIDEA anche al di fuori degli stessi Accademici componenti il Consiglio.
– Art. 5 (nuovo art. 7): Entrate – Testo vigente
Le entrate dell'Accademia sono costituite dai proventi del patrimonio e delle quote annue degli Accademici Ordinari e Corrispondenti, dei contributi dei Soci sostenitori, nonché delle altre e eventuali contribuzioni pubbliche o private concesse all'Accademia per il conseguimento dei propri fini.
- Art. 5: Tipi di soci -Testo modificato
Sono soci gli Accademici onorari, ordinari e corrispondenti ed i soci sostenitori, questi ultimi intendendosi gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni, così accolti come qualifica dal Consiglio Direttivo su proposta degli Accademici.
- Art. 6 - Testo vigente
Gli Accademici possono essere onorari, ordinari e corrispondenti.
Gli Accademici onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità dell’Accademia.
Il loro numero è limitato a venti.
Gli Accademici ordinari sono scelti tra le persone che dimostrino, con opere e contributi originali pubblicati, di possedere particolari attitudini, sul piano scientifico e tecnico, alle articolar economico aziendali.
Gli Accademici corrispondenti sono scelti fra gli studiosi e i professionisti che dimostrino particolari attitudini nel campo delle discipline economico-aziendali e delle tecniche professionali.
- Art. 6: Patrimonio - Testo modificato
L’Accademia ha un proprio patrimonio costituito da titoli quotati in mercati regolamentati, nonché da quote di fondi comuni di investimento – anche per il tramite di gestioni patrimoniali di fondi – da depositi in banca e in c/c postale, da mobili e dalla sua biblioteca.
Detto patrimonio potrà essere aumentato con gli avanzi dei singoli esercizi e potrà comporsi di beni e valori anche diversi da quelli di cui al precedente comma per effetto di contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di Enti e di privati.
- Art. 7 - Testo vigente
Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, le Fondazioni, Enti e aziende che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 2, possono far parte del corpo sociale dell'Accademia in qualità di Soci sostenitori.
- Art. 5 (nuovo art. 7): Entrate – Testo modificato
Le entrate dell'Accademia sono costituite dai proventi del patrimonio e delle quote annue degli Accademici Ordinari e Corrispondenti, dei contributi dei Soci sostenitori, nonché delle altre e eventuali contribuzioni pubbliche o private concesse all'Accademia per il conseguimento dei propri fini.
- Art. 8 - Testo vigente
Possono essere nominati in soprannumero Accademici ordinari studiosi di chiara fama di altri Paesi. Il loro numero non può essere superiore a cinquanta.
- Art. 8 Accademici - Testo modificato
Gli Accademici possono essere onorari, ordinari e corrispondenti.
Gli Accademici onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in ordine alle finalità dell’Accademia.
Il loro numero è limitato a trenta.
Gli Accademici ordinari sono scelti tra studiosi, imprenditori, manager e professionisti, che abbiano prodotto opere scientifiche, maturato esperienze o promosso innovazioni tecnico-gestionali di particolare rilevanza nel campo delle scienze economico-aziendali.
Il numero degli Accademici ordinari di provenienza non universitaria non può superare il 10% del totale degli accademici ordinari.
Gli Accademici corrispondenti sono scelti fra gli studiosi e i professionisti che dimostrino particolari attitudini nel campo delle discipline economico-aziendali e delle tecniche professionali.
- Art. 9 - Testo vigente
Per la nomina ad Accademico ordinario e ad Accademico corrispondente è necessaria la domanda scritta dell'interessato, accompagnata da un breve "curriculum vitae" e dalla presentazione di almeno un ordinario.
La domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale compie tutte le indagini che ritiene opportune per giungere alle proprie conclusioni, le quali non vincolano le decisioni dell'assemblea.
Per la nomina a Socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno cinque Accademici ordinari, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante della Fondazione, Ente o Azienda.
- Art. 9 Soci sostenitori- Testo modificato
Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni e le associazioni che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 2, possono far parte del corpo sociale dell'Accademia in qualità di Soci sostenitori.
- Art. 10 - Testo vigente
Il Consiglio direttivo, per formulare la proposta di nuovi Accademici all'Assemblea, procede a votazioni a scrutinio segreto. Il candidato viene proposto per la nomina all'assemblea se ottiene voto favorevole di almeno sette Consiglieri.
La proposta di nomina ad Accademico onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.
- Art. 10: Studiosi di chiara fama stranieri – Testo modificato
Studiosi di chiara fama si altri Paesi possono essere nominati Accademici onorari in soprannumero.
- Art. 11 - Testo vigente
In attestato all'ammissione fra gli Accademici e fra i Soci sostenitori, viene rilasciato al nuovo socio un diploma munito del sigillo accademico e delle firme del Presidente e di un Segretario, previa registrazione nell'Albo generale, la medaglia in bronzo e il distintivo in oro dell'Accademia.
- Art. 11: Proposta nomina dei soci - Testo modificato
Per la nomina ad Accademico ordinario e ad Accademico corrispondente è necessaria la domanda scritta dell'interessato, accompagnata da un breve "curriculum vitae" e dalla presentazione di almeno un ordinario.
La domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale compie tutte le indagini che ritiene opportune per giungere alle proprie conclusioni, le quali non vincolano le decisioni dell'assemblea.
Per la nomina a Socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno cinque Accademici ordinari, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni.
- Art. 12 - Testo vigente
Gli Accademici ordinari e quelli corrispondenti versano all'Atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell'Accademia mediante una quota annuale.
Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo. Sono esentati gli Accademici ordinari di cui all'art. 8.
I soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione e concorrono annualmente a finanziare le iniziative dell'Accademia secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo.
- Art. 12: Delibera per la nomina- Testo modificato
Il Consiglio direttivo formula la proposta di nuovi Accademici all'Assemblea, procede a votazioni a scrutinio segreto. Il candidato viene proposto per la nomina all'assemblea se ottiene voto favorevole di almeno sette Consiglieri.
La proposta di nomina ad Accademico onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.
- Art. 13 (nuovo art. 15): Cessazione Accademici – Testo vigente
Gli Accademici cessano di far parte dell'Accademia per dimissioni, per morosità, per indegnità.
L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
- Art. 13: Ammissione nuovi soci - Testo modificato
In attestato all'ammissione fra gli Accademici e fra i Soci sostenitori, viene rilasciato al nuovo socio un diploma munito del sigillo accademico e delle firme del Presidente e di un Segretario, previa registrazione nell'Albo generale, la medaglia in bronzo e il distintivo in oro dell'Accademia.
- Art. 14 (nuovo art. 16): Organi dell’Accademia – Testo vigente
Gli organi dell'Accademia sono:
a) l'Assemblea degli Accademici;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei probiviri, solo in caso di decisioni in merito a controversie interne all'Accademia in relazione all'applicazione dello Statuto.
- Art. 14: Diritto fisso e quote annuali - Testo modificato
Gli Accademici ordinari e quelli corrispondenti versano all'Atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell'Accademia mediante una quota annuale.
Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo. Sono esentati gli Accademici onorari nonché gli ordinari di cui all'art.10.
I soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione e concorrono annualmente a finanziare le iniziative dell'Accademia secondo linee concordate con il Consiglio Direttivo.
- Art. 15 - Testo vigente
L'Assemblea è costituita dagli Accademici ordinari.
E’ convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Accademici ordinari.
Alle Assemblee possono prendere parte, con facoltà di esprimere parere consultivo ma senza diritto di voto, anche gli accademici onorari e quelli corrispondenti, nonché i soci sostenitori.
Prima di ogni Assemblea i soci sostenitori indicano, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Accademia, il nome del loro rappresentante alla riunione.
Le Assemblee, su delibera del Consiglio direttivo, possono essere estese al pubblico.
Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche ed a commemorazioni.
L'Assemblea:
a) nomina a scrutinio segreto membri del Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti;
b) delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione per indegnità degli Accademici;
c) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno;
d) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale.
L'avviso di convocazione, da spedirsi per lettera raccomandata agli accademici onorari, ordinari e corrispondenti non meno di otto giorni prima dell'adunanza, salvo il disposto del successivo art. 17, deve contenere l'ordine del giorno della medesima
- Art. 15: Cessazione Accademici – Testo modificato
Gli Accademici cessano di far parte dell'Accademia per dimissioni, per morosità, per indegnità.
L'esclusione per indegnità è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
- Art. 16 – Testo vigente
Gli Accademici ordinari con diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Accademico ordinario con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio direttivo.
Ciascun Accademico non può avere più di sei deleghe.
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona o per delega di almeno la metà più uno degli Accademici ordinari con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione – che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima – essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti.
Salvo quanto disposto all'art. 17.
- Art. 16: Organi dell’Accademia – Testo modificato
Gli organi dell'Accademia sono:
a) l'Assemblea degli Accademici;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei probiviri, solo in caso di decisioni in merito a controversie interne all'Accademia in relazione all'applicazione dello Statuto.
- Art. 17 - Testo vigente
Le proposte di riforma dello statuto sociale, deliberate dal Consiglio direttivo o presentate da almeno venti Accademici ordinari, debbono essere comunicate per iscritto a tutti gli Accademici ordinari con diritto di voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare.
Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno metà degli Accademici ordinari con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Art. 17: Assemblea degli Accademici - Testo modificato
L'Assemblea è costituita dagli Accademici ordinari e onorari.
E’ convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli Accademici ordinari e onorari.
Alle Assemblee possono prendere parte anche gli accademici corrispondenti, nonché i soci sostenitori. Gli accademici corrispondenti e i soci sostenitori hanno la facoltà di esprimere parere consultivo, ma non hanno diritto di voto.
Prima di ogni Assemblea i soci sostenitori indicano, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell'Accademia, il nome del loro rappresentante alla riunione.
Le Assemblee, su delibera del Consiglio direttivo, possono essere estese al pubblico.
Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche ed a commemorazioni.
L'Assemblea:
a) nomina a scrutinio segreto membri del Consiglio direttivo ed i Revisori dei conti;
b) delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione per indegnità degli Accademici;
c) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno;
d) delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale.
L'avviso di convocazione, da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l’indirizzo di posta elettronica, ai soci non meno di otto giorni prima dell'adunanza, salvo il disposto del successivo art. 19, deve contenere l'ordine del giorno della medesima.
- Art. 18 - Testo vigente
Il Consiglio direttivo è costituito da undici membri nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, scelti fra gli Accademici ordinari. Esso è integrato dagli accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR. I docenti di discipline aziendali non accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, due Segretari ed un Tesoriere.
- Art. 18: Rappresentanza e validità di costituzione dell’Assemblea - Testo modificato
Gli Accademici ordinari con diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro Accademico ordinario con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio direttivo.
Ciascun Accademico non può avere più di dieci deleghe.
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona o per delega di almeno la metà più uno degli Accademici ordinari con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione – che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima – essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti.
Salvo quanto disposto all'art.19.
- Art. 19 (nuovo art. 21): Durata del mandato del Consiglio Direttivo – Testo vigente
Il mandato dei componenti il Consiglio direttivo è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio.
Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme con quelli in carica.
- Art. 19: Modifiche dello statuto - Testo modificato
Le proposte di riforma dello statuto sociale, deliberate dal Consiglio direttivo o presentate da almeno cinquanta Accademici ordinari, debbono essere comunicate per iscritto a tutti gli Accademici ordinari con diritto di voto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare.
Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno metà degli Accademici ordinari con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Art. 20 - Testo vigente
Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione e direzione dell'Accademia. In particolare:
a) vaglia le proposte di nomina di nuovi Accademici e delibera sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea;
b) decide sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusioni di accademici per indegnità;
c) cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
d) esamina e delibera, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo di ogni esercizio da redigersi dal Tesoriere e delibera la
relazione che deve accompagnare il conto stesso all'Assemblea e dare notizia dell'attività svolta dall'Accademia;
e) esamina e delibera, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo di ogni esercizio, pure predisposto dal tesoriere, e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all'Assemblea;
f) sovraintende all'investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere;
g) sovraintende alle pubblicazioni accademiche ed all'acquisto di libri, di riviste e di pubblicazioni in genere, dando le opportune disposizioni ai segretari;
h) approva la relazione da trasmettere al Ministero per i Beni culturali, concernente l'attività svolta dall'Accademia nell'annata.
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il loro funzionamento.
- Art. 20: Consiglio Direttivo- Testo modificato
Il Consiglio direttivo è costituito da undici membri nominati dall'Assemblea a scrutinio segreto, scelti fra gli Accademici ordinari. Esso è integrato dagli accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR. I docenti di discipline aziendali non accademici ordinari che siano stati eletti membri del CUN o del CNR possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.
- Art. 20 bis. (nuovo art. 23): Referenti di sede – Testo vigente
Al fine di sviluppare un rapporto più stretto con l'Accademia che favorisca anche l'approfondimento di particolari questioni locali nonché l'avvio di autonome iniziative culturali, gli Accademici appartenenti alla stessa sede universitaria possono riunirsi in Assemblea e designare un proprio Referente di Sede.
Il Referente di Sede, oltre a rappresentare l'Accademia nella sede universitaria di appartenenza, coordinerà tutte le iniziative che verranno prese nella sua sede ed inoltre collaborerà con il Consiglio direttivo per la definizione e realizzazione di una "politica di sede" dell'Accademia.
I Referenti di Sedi universitarie ubicate nello stesso "territorio" possono coordinarsi tra loro e intraprendere iniziative comuni
- Art. 21 (nuovo art. 24): Validità costituzione del Consiglio Direttivo – Testo vigente
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di sei membri. Esso delibera a maggioranza, salvo il caso di cui all'art. 10.
In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.
- Art. 21: Durata del mandato del Consiglio Direttivo – Testo modificato
Il mandato dei componenti il Consiglio direttivo è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio.
Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione. In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme con quelli in carica.
- Art. 22 - Testo vigente
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di sua assenza o impedimento.
- Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo - Testo modificato
Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione e direzione dell'Accademia. In particolare:
a) vaglia le proposte di nomina di nuovi Accademici e delibera sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea;
b) decide sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusioni di accademici per indegnità;
c) cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
d) esamina e delibera, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo di ogni esercizio da redigersi dal Tesoriere e delibera la
relazione che deve accompagnare il conto stesso all'Assemblea e dare notizia dell'attività svolta dall'Accademia;
e) esamina e delibera, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo di ogni esercizio, pure predisposto dal tesoriere, e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all'Assemblea;
f) sovraintende all'investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere;
g) sovraintende alle pubblicazioni accademiche ed all'acquisto di libri, di riviste e di pubblicazioni in genere, dando le opportune disposizioni al segretario;
h) trasmette la relazione al Bilancio consuntivo approvata dall’Assemblea al Ministero per i Beni culturali, concernente l'attività svolta dall'Accademia nell'annata.
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il loro funzionamento.
- Art. 23 (nuovo art. 26): Compiti dei Vice Presidenti – Testo vigente
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di sua assenza o impedimento.
- Art. 23: Referenti di sede – Testo modificato
Al fine di sviluppare un rapporto più stretto con l'Accademia che favorisca anche l'approfondimento di particolari questioni locali nonché l'avvio di autonome iniziative culturali, gli Accademici appartenenti alla stessa sede universitaria possono riunirsi in Assemblea e designare un proprio Referente di Sede.
Il Referente di Sede, oltre a rappresentare l'Accademia nella sede universitaria di appartenenza, coordinerà tutte le iniziative che verranno prese nella sua sede ed inoltre collaborerà con il Consiglio direttivo per la definizione e realizzazione di una "politica di sede" dell'Accademia.
I Referenti di Sedi universitarie ubicate nello stesso "territorio" possono coordinarsi tra loro e intraprendere iniziative comuni
- Art. 24 - Testo vigente
I Segretari sovraintendono alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni dell'Accademia, secondo le direttive del Consiglio. Essi hanno la custodia del sigillo accademico ed hanno in consegna l'archivio ed il materiale dell'Accademia.
- Art. 24: Validità costituzione del Consiglio Direttivo – Testo modificato
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti non meno di sei membri. Esso delibera a maggioranza, salvo il caso di cui all'art. 10.
In caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.
- Art. 25 (nuovo art. 28): Compiti del Tesoriere – Testo vigente
Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio direttivo; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo, dell'Accademia.
- Art. 25: Vice Presidenti Consiglio Direttivo - Testo modificato
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in ordine di anzianità anagrafica nel ruolo di Accademico ordinario, in caso di sua assenza o impedimento.
- Art. 26 - Testo vigente
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli Accademici ordinari; dei membri effettivi uno è eletto dall'Assemblea con le funzioni di Presidente del Collegio stesso.
Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Accademia, possono effettuare in ogni momento ispezioni ai beni ed ai documenti amministrativi dell'Accademia, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al conto consuntivo ed al bilancio preventivo che vengono presentati per l'approvazione all'Assemblea.
– Art. 26: Compiti dei Vice Presidenti – Testo modificato
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di sua assenza o impedimento.
- Art. 27 - Testo vigente
I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto
- Art. 27: Compiti del Segretario - Testo modificato
Il Segretario sovraintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni dell'Accademia, secondo le direttive del Consiglio. Essi hanno la custodia del sigillo accademico ed hanno in consegna l'archivio ed il materiale dell'Accademia.
- Art. 28 (nuovo art. 31): Bilancio preventivo e Conto consuntivo – Testo vigente
L'anno accademico e l'anno finanziario dell'Accademia cominciano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.
Il conto consuntivo deve essere compilato e presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla fine dell’anno cui si riferisce, anch’esso accompagnato da apposita relazione.
- Art. 28: Compiti del Tesoriere – Testo modificato
Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio direttivo; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo, dell'Accademia.
- Art. 29 - Testo vigente
I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia debbono essere descritti in speciali inventari.
- Art. 29: Collegio dei Revisori - Testo modificato
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, scelti fra gli Accademici ordinari; dei membri effettivi uno è eletto dall'Assemblea stessa con le funzioni di Presidente del Collegio stesso.
Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Accademia, possono effettuare in ogni momento ispezioni ai beni ed ai documenti amministrativi dell'Accademia, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al conto consuntivo ed al bilancio preventivo che vengono presentati per l'approvazione all'Assemblea.
- Art. 30 - Testo vigente
In caso di controversie interne tra i membri dell’Accademia che riguardano l’applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dagli Organi dell’Accademia, l’Assemblea nominerà un collegio di “probiviri” (scelti tra gli Accademici ordinari) affinchè gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti.
Spetta all’Assemblea di ratificare l’operato degli stessi.
Per lo scioglimento dell’Accademia si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.
In caso di scioglimento dell’accademia, l’assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicherà la normativa vigente in materia.
- Art. 30: Intervento dei Revisori al Consiglio Direttivo - Testo modificato
I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
– Art. 30 bis – Testo vigente
Le nuove disposizioni riguardanti il mandato dei componenti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori si applicano a partire dal triennio 1996-98.
- Art. 31: Bilancio preventivo e Conto consuntivo –
L'anno accademico e l'anno finanziario dell'Accademia cominciano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.
Il bilancio preventivo deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita relazione.
Il conto consuntivo deve essere compilato e presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla fine dell’anno cui si riferisce, anch’esso accompagnato da apposita relazione.
- Art. 32: Inventario -
I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia debbono essere descritti e valutati in un apposito inventario.
- Art. 33: Collegio dei probiviri e scioglimento dell’Accademia -
In caso di controversie interne tra i membri dell’Accademia che riguardano l’applicazione degli articoli dello statuto, le quali non siano risolvibili dagli Organi dell’Accademia, l’Assemblea nominerà un collegio di “probiviri” (scelti tra gli Accademici onorari) affinchè gli stessi, con arbitrato libero e non procedurale, decidano in merito ai casi di controversia suddetti.
Spetta all’Assemblea di ratificare l’operato degli stessi.
Per lo scioglimento dell’Accademia si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.
In caso di scioglimento dell’accademia, l’assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicherà la normativa vigente in materia.
—————————-















